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Le amministrazioni e i servizi
pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i
casi in cui si può fare l'autocertificazione: questa è una delle novità più importanti del D.P.R. del
28.12.2000 n° 445 sulla documentazione amministrativa. Le Amministrazioni e i servizi pubblici non potranno più chiedere i certificati
relativi a:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e
politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o
stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell’ascendente o discendente
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini
professionali
- titolo di studio, esami
sostenuti
- qualifica professionale posseduta,
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche
ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali
- assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe
tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di
pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative
all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa
- di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali
- qualità di convivenza a
carico
- tutti i dati a diretta conoscenza
dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione
o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
La richiesta di questi certificati da parte
delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituirà violazione
dei doveri d'ufficio: al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici
dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente,
facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari (ad es. per il
diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l’istituto e
l’anno in cui si è
diplomato). Solo i certificati medici, veterinari, di
origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti dall’autocertificazione
N.B.: è sempre possibile per i cittadini
chiedere il rilascio dei certificati; sono le amministrazioni che
non possono pretenderli.
Chi deve accettare
l’autocertificazione:
- le amministrazioni
pubbliche
- i servizi pubblici e cioè le aziende che
hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il
servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio le aziende
municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la
Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc.-
ATTENZIONE
I
Tribunali non sono tenuti ad accettare
l’autocertificazione.
L’autocertificazione e i
privati L’autocertificazione è estesa ai privati (ad es. banche e assicurazioni)
che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni
pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una
facoltà.
Come si fa l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di
certificazione)
Per sostituire i certificati basta una semplice
dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e bollo. Per
agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere a disposizione i
moduli.
I documenti d’identità al posto dei
certificati L’esibizione di
un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità,
passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.), a seconda dei dati che
contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato
civile.
Niente
più autentiche su
domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle
pubbliche amministrazioni
Per presentare le domande e le
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle amministrazioni e ai
servizi pubblici la firma non deve più essere autenticata. E’
sufficiente firmarle davanti al dipendente
addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia
di un documento di identità.
Si ricorda che con le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le
condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già
compresi nell’elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più
chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un
appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all’originale della
copia di un documento, etc.).
L’autentica della firma rimane per le
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare ai privati e per
le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni,
contributi, etc.) da parte di altre persone.
CHI PUO' FARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
- i cittadini italiani
- i cittadini dell’Unione
Europea
- i cittadini dei paesi
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono
utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono
attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane
Domande e autocertificazione per fax e per via
telematica Tutte le domande
e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di
servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di
un documento di identità e per e-mail identificandosi con la carta d’identità
elettronica.
Autentica di copia Si potrà dichiarare che è conforme
all’originale:
- la copia di un documento tenuto o
rilasciato da una pubblica amministrazione
- la copia di una pubblicazione, di un
titolo di studio e di servizio
- la copia di documenti fiscali che
debbono essere conservati dai privati.
Non è più necessario, quindi, far autenticare le
copie di questi documenti in Comune o presso l’amministrazione a cui devono
essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con
la fotocopia del documento d’identità.
Impedimento per ragioni di salute
Quando una persona non è in grado di
rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di
salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza,
un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo
interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un
impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che
accerta l’identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
Le responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile di quello che
dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni hanno fiducia nel
cittadino e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla
verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino
viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali
benefici ottenuti con l’autocertificazione.
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